La Suprema Corte ha chiarito che l'eventuale modifica delle tabelle millesimali di un Condominio va fatta esclusivamente in sede assembleare. In generale è noto che la modifica delle tabelle può avvenire con due modalità diverse: a maggioranza oppure con l'unanimità. Questa seconda ipotesi costituisce la regola. Tuttavia l'art. 69 delle Disp. Att. c.c. prevede che le tabelle possano essere sempre modificate a maggioranza (501 millesimi e maggioranza intervenuti in assemblea) laddove siano la conseguenza di un errore oppure quando, per le mutate condizioni di una parte dell'edificio, in conseguenza di sopraelevazione, incremento di superfici o incremento o diminuzione delle unità immobiliari, è alterato per più di un quinto il valore proporzionale dell'unità immobiliare anche di un solo condomino. Ebbene tale modus procedendi è stato ritenuto illegittimo dalla Suprema Corte. Infatti quest'ultima con ordinanza del 3 agosto 2022 n. 24085 ha precisato che in caso di necessità di modifica delle tabelle, per ripristinare la correttezza aritmetica delle stesse è necessario l'intervento dell'assemblea con una delibera assunta con le maggioranze di cui sopra.
Nelle ipotesi previste dall'art. 69 disp. att. c.c. è capitato che i condomini avessero conferito mandato all'amministratore di incaricare un tecnico per procedere alla redazione delle nuove tabelle a correzione dell'errore oppure ad adeguamento delle modifiche intervenute nell'edificio.