Il Tribunale di Roma con sentenza del 13 giugno 2023 n. 9450 ha correttamente previsto che tra domanda di mediazione e giudizio di merito nell'ambito delle materie obbligatorie a pena di improcedibilità, debba esserci perfetta simmetria, nel senso che la causa giudiziale non può comprendere domande che prima non siano state oggetto di mediazione. La fattispecie in questione aveva come oggetto l'impugnativa giudiziale di tutte le delibere assembleari adottate dal Condominio in quanto prese in violazione delle norme in materia di maggioranza e perchè imputavano al condomino spese già pagate. Tuttavia il Condominio, costituendosi, eccepiva il fatto che nell'ambito del procedimento di mediazione che aveva anticipato il giudizio, erano state impugnate solamente le delibere del bilancio consuntivo del 2019 e del 2020, viceversa l'impugnativa giudiziale riguardava tutte le delibere andando pertanto a violare il principio di simmetria necessario per evitare la dichiarazione di improcedibilità della domanda. Il Tribunale di Roma con la sentenza sopra citata, ha precisato che in base all'art. 4 co. 2 d. lgs. 28/2010 "l'istanza di mediazione deve indicare l'organismo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa. Il contenuto del suddetto comma ricalca quello previsto dall'art. 125 c.p.c. circa il contenuto degli atti processuali. L'applicazione di detta norma impone una simmetria tra fatti narrati in sede di mediazione e fatti esposti in sede processuale, almeno per quelli principali, diversamente dovrebbe essere dichiarata l'improcedibilità per mancato assolvimento della condizione prevista dal legislatore".