Milano, 24 aprile 2023 La Corte di Cassazione, con una recentissima pronuncia (Cass. civ., sez. III, ord., 20 aprile 2023, n. 10686), ha stabilito che quando il danneggiato da sinistro stradale decide, come suo diritto, di riparare il mezzo anziché sostituirlo, il giudice nella liquidazione del danno deve ricomprendere tutte le voci che competerebbero in caso di rottamazione e sostituzione del veicolo, ivi compresi i costi non effettivamente sostenuti ma che devono comunque essere considerati nella liquidazione per equivalente proprio per la natura intrinseca di tale tecnica liquidatoria. Tra tali costi devono essere considerati, ad esempio, le spese di rottamazione, quelle per la nuova immatricolazione e il bollo non goduto.