Risarcimento del danno biologico terminale e danno morale catastrofale

La Cassazione interviene sulla risarcibilità, anche iure hereditatis, del danno cd tanatologico, nella sua duplice accezione di  danno biologico terminale e di danno catastrofale.

Di seguito la massima:

In caso di malattia professionale o infortunio sul lavoro con esito mortale, che abbia determinato il decesso non immediato della vittima, al danno biologico terminale, consistente in un danno biologico da inabilità temporanea totale (sempre presente e che si protrae dalla data dell'evento lesivo fino a quella del decesso), può sommarsi una componente di sofferenza psichica (danno catastrofale), sicché, mentre nel primo caso la liquidazione può essere effettuata sulla base delle tabelle relative all'inabilità temporanea, nel secondo, la natura peculiare del pregiudizio comporta la necessità di una liquidazione che si affidi ad un criterio equitativo puro, che tenga conto della enormità del pregiudizio, giacché tale danno, sebbene temporaneo, è massimo nella sua entità ed intensità (Cass. Civ., sez. lav., 15 dicembre 2022, n. 36841).

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