L'art. 1130 c.c. attribuisce vari poteri all'amministratore di Condominio i quali non è detto che debbano essere necessariamente espletati a seguito di una delibera assembleare. L'aspetto importante in tale situazione è che l'amministratore nell'esercizio del proprio mandato non compia atti che eccedano il suo potere di rappresentanza in quanto in questi casi, se non segue la ratifica assembleare, l’amministratore di condominio risponde personalmente e patrimonialmente di quanto ha messo in atto, con l’obbligo di tenere indenne il condominio da qualsiasi pregiudizio che possa derivargli dalla stipulazione e dalla esecuzione del proprio atto. Vi sono però casi in cui l'amministratore non è obbligato a passare dall'autorizzazione dell'assemblea, anzi ha il dovere di agire con immediatezza al fine di tutelare al meglio il patrimonio condominiale. In sostanza quando ad esempio, come prescrive l'art. 1130 c.c. ai n. 4 e 5, deve compiere atti conservativi relativi alle parti comuni dell'edificio oppure deve eseguire gli adempimenti fiscali. La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che non è necessaria la delibera assembleare nei casi di opposizione a decreto ingiuntivo oppure nelle cause di risarcimento del danno laddove le stesse sono connesse o consequenziali alla conservazione delle parti comuni. La Cassazione con pronuncia del 10 gennaio 2023 n. 342 è andata oltre precisando che anche l'appello proposto dall'amministratore senza delibera assembleare, è valido nel caso si verta in una causa di opposizione a decreto ingiuntivo. Naturalmente diverso è il caso in cui l'appello riguarda un giudizio ordinario per il quale allora è sempre richiesta la delibera assembleare o la ratifica successiva.