Per il cappotto condominiale è sempre necessaria la delibera dell'assemblea.

Il Tribunale di Firenze, Sez. II, con sentenza n. 1842 del 16 giugno 2022 ha rigettato la richiesta, da parte di due comproprietari di un immobile, di porre in essere le opere di risanamento e di costruzione del “cappotto termico” della loro abitazione, a causa del mancato assenso da parte dell’assemblea condominiale.
In particolare il Tribunale si è espresso su una domanda da parte di due comproprietari di un immobile, di porre in essere le opere di risanamento e di costruzione del cappotto termico della loro futura abitazione, di accedere alla terrazza di proprietà della società convenuta (da cui avevano acquistato l'appartamento in questione e con la quale avevano stipulato un contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori necessari al completamento della ristrutturazione), al fine di consentire l’intervento di restauro conservativo dell'intonaco dei parametri murari, per poter eliminare alcune infiltrazioni d'acqua e poter raggiungere i requisiti minimi di isolamento previsti dal d.lgs. n. 192/2015. Le domande attoree sono state però rigettate. Secondo il Tribunale infatti «gli interventi sulle pareti condominiali devono inquadrarsi nell'ambito dell'applicazione dell'art. 1120 c.c.» in quanto volti a «migliorare la salubrità degli edifici o per il contenimento del consumo energetico». Ne consegue che le opere richieste possono essere deliberate «sia in prima che in seconda convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei partecipanti ed almeno la metà del valore dell’edificio.

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