14 aprile 2023 La Corte di Cassazione interviene su una delle problematiche più comuni nelle richieste di risarcimento per danno non patrimoniale, ovverosia il riconoscimento del danno morale anche per le lesioni di lieve entità. Viene ribadito il concetto che, per questo tipo di lesioni, il danno morale non può essere riconosciuto “in re ipsa”, ma va rigorosamente provato. Di seguito la massima: In tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico-fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbito nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale. Cassazione civile sez. III, 03/03/2023, n.6444