Indicazioni pratiche relative al procedimento di mediazione

Nel procedimento di mediazione gli effetti interruttivi della decadenza e della prescrizione non si hanno nel momento in cui viene depositata la domanda di mediazione, bensì al momento in cui chi è chiamato in mediazione riceve dall'Organismo la comunicazione di convocazione la quale deve necessariamente essere inviata dall'Organismo medesimo. Nell'eventualità in cui ci si dovesse trovare nell'imminenza della scadenza, allora potrà essere anche la parte ad inviare la comunicazione, previa allegazione della prova di avere già depositato la domanda di mediazione. Tali aspetti sono rilevanti dal momento che può anche sorgere la convinzione che sia sufficiente la presentazione della domanda ad interrompere il decorso del termine incorrendo così in decadenze che potrebbero rivelarsi ostative alla tutela dei diritti del proprio assistito.

In relazione invece al termine di presentazione della domanda di mediazione ordinata dal Giudice il termine dallo stesso indicato non può considerarsi perentorio. A tale conclusione è pervenuta la Suprema Corte con pronuncia n. 40035/21. La condizione di procedibilità è assolta in qualunque caso in cui la mediazione sia esperita entro l'udienza di rinvio fissata dal Giudice. 

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