Il cavedio condominiale detto anche chiostrina o vanella o pozzo di luce, dal latino cavaedium e cioè cavum aedium spazio interno, è un cortiletto sito all'interno di un condominio avente lo scopo di dare aria e luce ai locali secondari che affacciano su tale parte dell'edificio. Rientra tra le parti comuni di cui all'art. 1117 c.c. a meno che l'originario proprietario non se ne sia riservata la proprietà. Al cavedio si applica pertanto anche la disciplina di cui all'art. 1102 c.c. secondo la quale ciascun partecipante può farne uso purchè non limiti la possibilità degli altri condomini di farne parimenti utilizzo e purchè non ne sia mutata la destinazione. A tal riguardo la giurisprudenza ha ritenuto legittima l'installazione di una canna fumaria all'interno di un cavedio condominiale. Parimenti è stato ritenuto legittimo il montaggio di una struttura laddove fosse posizionata su un solo lato del cavedio e laddove non avesse diminuito in modo rilevante il passaggio di luce ed aria. Addirittura è stata ritenuta ammissibile l'installazione di un'ascensore proprio perchè non occupava l'intera area del cavedio e non andava a ridurre in modo consistente il flusso di luce ed aria nel cavedio. Viceversa il Tribunale di Sulmona con sentenza n. 121 del 23 maggio 2022 ha ritenuto illegittima, ordinandone l'eliminazione, l'installazione di un manufatto di cemento armato che impediva il passaggio della luce ai piani inferiori andando quindi a ledere i diritti degli altri condomini ed in particolare causando la mutazione illecita della destinazione del cavedio condominiale.