Secondo la giurisprudenza “Tra le controversie "in materia di locazione", attribuite dagli artt. 21 e 447 bis cod. proc. civ. alla competenza territoriale inderogabile del giudice in cui si trova l'immobile, devono ritenersi comprese, data l'ampiezza della nozione di "materia", tutte le controversie comunque collegate alla materia della locazione” (Cass. ord. n. 581/2003) che attengano, cioè, non solo alla sua esistenza, validità ed efficacia, ma altresì a tutte le altre possibili sue vicende” (cfr. Cass. Civ., Sez. III, 24.07.2001 n.10070; Cass. 581/2003, Cass. 9907/1998). Ad esempio non ha alcuna rilevanza la distinzione tra canoni locatizi oppure indennità di locazione richieste in forza di un contratto estinto. Infatti l'origine della domanda è sempre una locazione e quindi l'opposizione deve essere proposta con ricorso. In definitiva comunque per non incorrere in rischi di decadenza è fortemente consigliabile procedere con l'opposizione a mezzo ricorso e non citazione.
La giurisprudenza peraltro ammette che l’opposizione venga effettuata utilizzando lo strumento dell’atto di citazione ma, in ossequio ai principi del rito ex art. 447 bis c.p.c., devono essere ugualmente applicati i relativi termini processuali.
Tale indirizzo è stato ribadito nella sentenza n. 8014 del 02/04/2009 della Suprema Corte a Sezione Unite, laddove ha affermato che: “L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione e quindi soggetta al rito del lavoro deve essere proposta con ricorso e, ove proposta erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine di cui all'art. 641 cod. proc. civ., non essendo sufficiente che entro tale data sia stata comunque notificata alla controparte” e riconfermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 21675/2013, laddove ha precisato “nelle controversie alle quali si applica il rito del lavoro, difatti, l'opposizione deve essere proposta con ricorso da depositare nella cancelleria del giudice competente nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., e deve ritenersi (in consonanza con la più attenta dottrina) tempestivamente proposta tutte le volte che il ricorso risulti depositato nella cancelleria del giudice competente prima della scadenza del termine per l'opposizione (ordinaria, o tardiva), senza che sia necessario, ai fini dell'ammissibilità della opposizione, che entro il medesimo termine il ricorso stesso sia stato notificato. In tale, specifico ambito, giurisprudenza e dottrina costantemente convengono sulla possibilità della sanatoria di una opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro o assimilati proposta con citazione invece che con ricorso, affermandosi in proposito che l'opposizione può considerarsi valida solo se la citazione venga depositata nella cancelleria del giudice competente entro il termine di cui all'art. 641 c.p.c. - mentre sarebbe insufficiente la sola notificazione nel medesimo termine - poiché solo in questo modo si raggiunge lo scopo proprio del ricorso”.
Conseguentemente l’opposizione può considerarsi tempestiva, pur se proposta con atto di citazione, se il deposito dello stesso nella cancelleria del Tribunale avvenga entro quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo.