È responsabile il medico radiologo che non prescrive al paziente ulteriori esami o terapie aggiuntive

Pronunciandosi su una questione relativa al risarcimento dei danni patiti in conseguenza del ritardo diagnostico, la Cassazione ha espresso il seguente principio di diritto: “il medico radiologo, essendo, al pari degli altri sanitari, tenuto alla diligenza specifica di cui all’art. 1176, comma 2, c.c., non può limitarsi ad una mera e formale lettura degli esiti dell’esame diagnostico effettuato, ma, allorché tali esiti lo suggeriscano (e dunque ove, segnatamente, si tratti di esiti c.d. aspecifici del quadro radiologico), è tenuto ad attivarsi per un approfondimento della situazione, dovendo, quindi, prospettare al paziente anche la necessità o l’esigenza di far fronte ad ulteriori e più adeguati esami”

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