E' possibile cumulare risarcimento del danno e indennizzo?

Milano, 13 giugno 2023

Una recente sentenza del Tribunale di Milano, (Trib. Milano, sez. X, 11 aprile 2023, n. 2894) affronta la problematica della compensatio lucri cum damnonel caso in cui l’infortunato, cui spetterebbe un risarcimento di natura extracontrattuale, sia intestatario anche di una polizza infortuni non mortali.

I giudici milanesi, con un’approfondita disamina della fattispecie, ponendosi in parziale contrasto con la rinomata “sentenza Rossetti” (Cassazione civile sez. III, 11/06/2014, n.13233, che aveva categoricamente escluso il cumulo tra risarcimento e indennizzo assicurativo), arrivano a concludere che, per verificare se sia possibile cumulare il risarcimento del danno da parte del responsabile civile e l'indennizzo previsto da una polizza infortuni, occorre verificare l’effettivo scopo pratico perseguito tra le parti nella stipula del contratto assicurativo, valutando se quest’ultimo sia di tipo previdenziale o indennitario. Nel primo caso, infatti, non può trovare applicazione l'istituto della compensatio lucri cum damno e indennizzo e risarcimento possono essere cumulati.

Gli elementi suggeriti dal Tribunale per valutare se la finalità perseguita dalla polizza sia quella previdenziale sono sostanzialmente due: la commisurazione dell'indennizzo a un capitale convenzionalmente stabilito (in maniera analoga a quanto avviene nell'assicurazione sulla vita) e la preventiva rinuncia dell'assicuratore alla surroga nei diritti del danneggiato contro il terzo responsabile (che, di fatto, a fronte del pagamento di un premio di polizza  maggiore, conferma la volontà delle parti di permettere all'assicurato di cumulare il risarcimento del danno con l'indennizzo).

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