Con una recente sentenza la Suprema Corte ha ribadito il consolidato principio, già espresso dalle Sezioni Unite con la sentenza 1° febbraio 2017, n. 2611, secondo il quale la compromissione del diritto al normale svolgimento della vita familiare, anche quando non integri la realizzazione effettiva di un danno biologico (inteso come l’insorgenza di una malattia), è pure sempre meritevole di tutela risarcitoria. La fattispecie presa in esame dalle corti di merito riguardava il diritto al riposo, leso da immissioni sonore soprattutto notturne.
La sentenza in oggetto è la Cass. civ., sez. II, 20 gennaio 2023, n. 1823. Di seguito la massima:
"Pur quando non rimanga integrato un danno biologico, non risultando provato alcuno stato di malattia, la lesione del diritto al normale svolgimento della vita familiare all'interno della propria casa di abitazione, tutelato anche dall'art. 8 della Convenzione europea dei diritti umani, nonché del diritto alla libera e piena esplicazione delle proprie abitudini di vita quotidiane, integra una lesione che non costituisce un danno in re ipsa, bensì un danno conseguenza e comporta un pregiudizio ristorabile in termini di danno non patrimoniale".