La Cassazione si esprime in merito all’onere probatorio, in capo al danneggiato, per ottenere il risarcimento del danno da fermo tecnico. La Suprema Corte ha statuito che se, da un lato, non è sufficiente la mera dimostrazione dell’indisponibilità del veicolo per il tempo necessario per la riparazione (ribadendo pertanto l’ormai consolidato principio secondo il quale il danno da fermo tecnico non può essere considerato in re ipsa), dall’altro al danneggiato è richiesta solo la prova della spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo, non essendo necessaria viceversa la dimostrazione della necessità di tale spesa. Di seguito la massima: Il danno da fermo tecnico di un veicolo incidentato deve essere allegato e dimostrato, non essendo sufficiente la prova della mera indisponibilità del veicolo; il danneggiato deve infatti dimostrare la spesa sostenuta per procurarsi un altro veicolo sostitutivo o la perdita subita per la rinuncia forzata ai proventi ricavabili dall'uso dell'auto (nella specie, la Corte ha ritenuto errata l'affermazione del giudice di merito che aveva richiesto anche la dimostrazione della necessità della spesa, pur essendo stata fornita la prova dell'esborso effettuato). Cassazione civile sez. III, 14/03/2023, n.7358