Chi risponde per i danni cagionati dalla fauna selvatica ai veicoli in circolazione?

Un’interessante recente sentenza del Tribunale di Livorno (Sentenza n. 121/2024 pubbl. il 19/01/2024) fa chiarezza sulle responsabilità dei danni causati dalla fauna selvatica nella circolazione stradale.

Secondo il giudice di merito il danno cagionato dagli animali selvatici appartenenti alle specie protette ai veicoli in circolazione è risarcibile ex art. 2052 c.c., in quanto gli animali selvatici sono parte del patrimonio indisponibile dello Stato (o degli enti che ne hanno la disponibilità ai sensi della normativa vigente). Del tutto ingiustificata sarebbe, pertanto, l'esenzione degli enti pubblici dal regime di responsabilità̀ oggettiva di cui all'art. 2052 c.c., non potendosi in diritto giustificare sulla base della impossibilità di configurare un effettivo rapporto di custodia per gli animali selvatici. Diversamente si concretizzerebbe un ingiustificato privilegio riservato alla pubblica amministrazione. Tale conclusione è del resto confermata dalle più recenti pronunce anche della giurisprudenza di legittimità, tra le quali Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12113 del 22/06/2020.

Nessun dubbio, infine, sul fatto che i soggetti nei confronti dei quali vada avanzata la richiesta di risarcimento siano le Regioni, in quanto enti territoriali cui spetta, in materia, non solo la funzione normativa, ma anche le funzioni amministrative di programmazione, coordinamento, controllo delle attività̀ eventualmente da altri enti, ivi inclusi i poteri sostitutivi, per i casi di eventuali omissioni (cfr anche Cass. civ., Sez. 3 Sentenza n. 121/2024 pubbl. il 19/01/2024, Sentenza n. 7969 del 20/04/2020 e Cass. civ. Sez. 3 n. 8384 e 8385 del 29 aprile 2020).

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