Breve casistica in materia di investimento di un pedone

In materia di sinistri stradali vige una sorta di presunzione di colpa a carico del conducente di un veicolo che investe un pedone. Ma è sempre così? In realtà no anche se in genere è assai raro che ad un pedone venga negato un indennizzo. In particolare il conducente di un veicolo che investe un pedone è presuntivamente ritenuto responsabile a meno che non provi di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno. E questo per un interpretazione un po' troppo rigorosa degli artt. 2054 c. 1 c.c. e 141 c. 2 C.d.S. che spesso richiede al conducente di un veicolo una prova diabolica per liberarsi da responsabilità.

La giurisprudenza ad esempio ha sancito la responsabilità per omicidio colposo di un conducente di un veicolo che in piena notte ed in una strada completamente buia ha investito un pedone pressochè invisibile per il solo fatto che nei pressi del luogo del sinistro vi era un locale notturno.

Appare anche curioso che da una parte al pedone viene pressochè sempre negato il risarcimento in caso di caduta a causa di una buca, ma dall'altra poi venga pressochè sempre tutelato in caso di investimento.

Tuttavia laddove vi sono stati comportamenti eclatanti del pedone e costui sia stato ritenuto unico responsabile a causa di una condotta imprevedibile ed anormale accompagnata dall’oggettiva impossibilità da parte dell'automobilista di avvistarlo e comunque di osservarne tempestivamente i movimenti, la Suprema Corte ha accertato l'esclusiva responsabilità del pedone negandogli il risarcimento (Cassazione Civ., sez. III, sentenza 8 ottobre 2019, n. 25027). Nella fattispecie di cui alla pronuncia quivi riportata il pedone aveva messo in atto una condotta del tutto imprevedibile e imprudente attraversando la carreggiata in una strada ad alto scorrimento veloce dove peraltro era espressamente fatto divieto l'attraversamento pedonale.

Vi sono stati casi poi nei quali la responsabilità è stata graduata ed al pedone e' stato imputato un concorso. E' l'ipotesi ad esempio del pedone investito, ma multato per avere attraversato in un tratto di strada dove a poca distanza vi erano le strisce pedonali.

In sostanza affinchè sia negato il risarcimento al pedone, quest'ultimo deve avere messo in atto una condotta gravemente imprudente che effettivamente ha portato a dichiarare contestualmente la mancanza di responsabilità del conducente del veicolo per avere dimostrato di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno.  



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