Con pronuncia n.35318 del 30/11/2022, le sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno espresso il seguente importante principio: “La nozione di "caso fortuito", prevista come limite all'applicabilità dell'azione diretta del terzo trasportato ex art. 141 c.ass., riguarda l'incidenza causale di fattori naturali e umani estranei alla circolazione, risultando invece irrilevante la condotta colposa dell'altro conducente, posto che la finalità della norma è quella di impedire che il risarcimento del danno subito dal passeggero venga ritardato dalla necessità di compiere accertamenti sulla responsabilità del sinistro.”. Vengono così risolti, si spera definitivamente, i dubbi interpretativi circa l'applicazione dell'art. 141 del Codice delle Assicurazioni nel caso in cui la responsabilità del sinistro sia attribuibile, in tutto o in parte, al conducente dell'altro veicolo.