Il contratto di locazione ad uso transitorio è regolato dall'art. 5 della L. 431/1998. Presenta due particolarità fondamentali: 1) richiede l’indicazione specifica e rigorosa dei motivi per cui si stipula un contratto con una durata inferiore a quella dei 4 anni. Quindi è necessario specificare tale circostanza in modo chiaro e rigoroso che poi dovrà essere dimostrata in caso di contestazione perché viceversa il contratto si riporterà all’uso ordinario (4+4) (Cass. Civ. , Sez. III, n.4075/2014). La sentenza quivi citata sottolinea che la transitorietà deve essere documentata e confermata prima della scadenza del contratto, pena la riconduzione alla disciplina ordinaria. E' opportuna l’allegazione della documentazione attestante i motivi transitori. 2) La seconda questione importante riguarda l’entità del canone che non può essere libera, ma deve sottostare agli Accordi territoriali del luogo ove si trova l’immobile, quanto meno nei casi in cui tali Accordi sono stati stipulati (Centri con alta intensità abitativa). Nei casi di canone calmierato non è possibile inserire eventuali clausole che potrebbero far pensare ad una modalità di aumento fraudolento del canone (esempio duplicazione delle spese condominiali regolate prima in riferimento agli oneri accessori e poi al Servizio di Facility Management per la gestione dell'Immobile). Nei casi di servizi aggiuntivi regolati da un corrispettivo mensile specifico si avrebbero dubbi interpretativi che per essere superati devono trovare una fonte specifica in un esborso effettivamente sostenuto.